Autovelox: multa nulla per particolare tenuità del fatto

Se l’automobilista multato con l’autovelox dimostra di avere un contachilometri con la lancetta, alcuna colpa gli può essere addebitata se sfora di pochi chilometri il limite massimo di velocità tollerato.   Autovelox annullato grazie alla riforma del codice penale sulla particolare tenuità del fatto: possibile? Sì, secondo una recentissima e originale sentenza del Giudice di pace di Vasto [1]. Come noto, infatti, quest’inverno è entrata in vigore una nuova normativa [2] che ha modificato il codice penale [3], in forza della quale tutte le volte in cui un fatto criminoso sia di gravità ridotta (la legge parla di tenuità del fatto), non si procede più alla punizione del colpevole, ma all’archiviazione del procedimento penale.   Ebbene, secondo la sentenza in commento questa norma si applica anche alle contravvenzioni amministrative e, in particolare, anche a quelle per violazioni del codice della strada, come nel caso di eccesso di velocità rilevato con autovelox, telelaser e altre strumentazioni di precisione. Questo perché, in base ai principi che regolano il nostro ordinamento, le regole generali del diritto penale si applicano anche alle sanzioni amministrative.   Di certo, chi sfora di pochi chilometri il limite di velocità e viene pizzicato dall’autovelox commette un illecito non grave (“tenue”, per usare le parole del codice penale). E ciò vale soprattutto se il conducente non lo fa intenzionalmente, ma perché ha il contachilometri di tipo analogico (con l’asticella che oscilla ad ogni minimo colpo sull’acceleratore) e non digitale (con i numeri ben chiari e precisamente indicati dalla plancia comandi). Controllare dunque il superamento dei limiti di velocità richiederebbe, sull’acceleratore, una pressione di precisione, senza contare che porterebbe il conducente a distrarsi dalla guida.   Solo la presenza di un cruise control – il cui uso, peraltro, non è obbligatorio – potrebbe risolvere a monte il problema. Ma per chi ha l’auto senza tanti optional sofisticati, restare in linea con il codice della strada può essere assai complicato.   E così – si legge nella sentenza in commento – deve essere annullato il verbale con la multa elevata per violazione del codice della strada, consistita in un eccesso di velocità accertata con autovelox, quando il mezzo oggetto dell’accertamento è dotato di un semplice contachilometri analogico e non digitale e il superamento dei limiti è marginale (nel caso di specie si parlava di 16 km/h): tali fatti non possono costituire un indice di pericolosità del soggetto, né tantomeno rappresentano un disvalore sociale. Il che rende possibile, utilizzando i principi del nuovo codice penale, parlare di tenuità del fatto. Con la conseguenza che l’automobilista non è punibile e la multa va annullata.   La sentenza giunge a pochi giorni dalla ancora più importante pronuncia della Corte Costituzionale che ha dichiarato il codice della strada parzialmente illegittimo laddove non prevede l’obbligo della taratura degli autovelox, telelaser e di tutte le postazioni di controllo elettronico della velocità usate dalla pattuglia presente sul luogo. Con la conseguenza che, da oggi, se nella causa promossa dal conducente, l’amministrazione non dimostra il certificato di taratura, la multa è nulla.

[1] G.d.p. Vasto, sent. n. 268 del 5.06.2015.
[2] D.Lgs. n. 28 del 16 marzo 2015.
[3] Cod. pen., art. 131-bis.

Fonte: La legge per tutti