Cartella Equitalia: come far valere il vizio del difetto di firma

Con la sentenza della Corte Costituzionale che ha annullato ben 767 nomine di dirigenti presso l’Agenzia delle Entrate, sta crescendo il numero dei tribunali di primo e secondo grado che ritengono nulli gli atti notificati dal fisco in questi anni (di tali precedenti abbiamo dato notizia in queste stesse pagine con cadenza quasi giornaliera). Qualche giudice (in particolare la CTR Lombardia) si è spinto oltre, sostenendo che, trattandosi di un vizio particolarmente grave (il difetto, cioè, dei poteri da parte del firmatario dell’atto), l’eccezione potrebbe essere sollevata in qualsiasi momento, anche in secondo grado, e nonostante siano scaduti i termini per l’impugnazione. Non solo: può essere lo stesso giudice – se non lo fa il contribuente – a rilevare la nullità d’ufficio.

È rilevabile anche d’ufficio – si legge nella sentenza della Commissione tributaria di secondo grado – la nullità dell’atto che porta la firma di un dirigente decaduto per illegittimità dell’incarico conferitogli dopo la pronuncia della Consulta che ha dichiarato incostituzionali le nomine senza regolare concorso degli amministratori del fisco. La conseguenza diretta è che sono decaduti tutti quelli che erano stati nominati in base alle leggi dichiarate incostituzionali e tutti gli atti da loro firmati. Nel giungere a tale conclusione, la commissione regionale ricorda anche la legge sul procedimento amministrativo [1] che stabilisce “i casi d’invalidità dei provvedimenti amministrativi all’articolo 21 septies quale nullità assoluta del provvedimento che è viziato da difetto assoluto di attribuzione che può essere eccepita in ogni stato e grado del giudizio, anche d’ufficio”. Quindi, anche gli avvisi di accertamento firmati da un dirigente illegittimamente nominato sono nulli perché la legge [2] stabilisce che gli atti devono essere firmati da un dirigente sotto pena di nullità.

Non è tutto. La CTP di Campobasso si è spinta oltre e ha dichiarato la nullità anche della cartella esattoriale emessa da Equitalia sulla scorta di uno di tali atti dell’Agenzia delle Entrate, sebbene quest’ultimo non sia stato impugnato (nel caso di specie – è necessario comunque precisarlo – la cartella era il primo atto con il quale il contribuente veniva a conoscenza della pretesa tributaria).

Cosa fare?
Resta il rischio che un intervento legislativo (richiesto a più riprese dall’Agenzia delle Entrate) o un chiarimento della Cassazione “salva Erario” possa mutare l’attuale indirizzo notevolmente favorevole al contribuente. Nel frattempo, tuttavia, la possibilità di ottenere un provvedimento favorevole con un ricorso, anche contro la cartella di Equitalia, è statisticamente più probabile rispetto al rigetto (sulla scorta del numero delle sentenze che hanno accolto l’eccezione di nullità).
I contribuenti hanno dunque un motivo in più per vedersi dichiarare nulli gli atti amministrativi emessi dalle Agenzie fiscali nonché gli atti processuali viziati da difetto di sottoscrizione. Quello che occorre è un vademecum che orienti l’azione processuale.

Gli atti impugnabili di natura sostanziale e processuale che potrebbero essere dichiarati nulli in quanto sottoscritti, anche per delega, da dirigenti decaduti alla luce della sentenza della Consulta sono
– il ruolo e, per l’effetto, i successivi atti della riscossione;
– l’avviso di accertamento;
– l’avviso di liquidazione delle imposte;
– il provvedimento irrogativo delle sanzioni;
– gli atti riguardanti le operazioni catastali;
– gli atti di diniego espresso emessi dalle Agenzie fi scali.
– gli atti processuali (per esempio, controdeduzioni o ricorsi in appello dell’Agenzia).

La sentenza della Corte Costituzionale ha efficacia retroattiva e pertanto la nullità degli atti può essere estesa sia a quelli ricevuti dal contribuente prima della sentenza della Consulta, sia a quelli pervenuti successivamente.

Prima di imbattersi in giudizio è necessario esaminare la firma apposta in calce all’atto per verificare se il nominativo del soggetto che lo ha firmato, anche per delega, compare tra i funzionari decaduti. Abbiamo spiegato come farlo in questo articolo: “Equitalia: cartelle esattoriali nulle”.

Se il funzionario rientra in tale elenco, l’atto sarebbe viziato da nullità assoluta e insanabile, rilevabile in ogni stato e grado del giudizio, anche d’ufficio. Questo vuol dire che:
– chi ha presentato già ricorso, può integrare lo stesso, anche se sono decorsi 60 giorni dall’inizio della causa, in sede di udienza di discussione;
– chi non ha presentato ricorso è sempre in tempo per farlo.

SENTENZE A FAVORE
Ctr Lombardia n. 2148/13/15.
L’eccezione non era stata sollevata in primo grado. Poiché il vizio è stato considerato un difetto assoluto di attribuzione di potere per tutti gli accertamenti firmati dai “falsi dirigenti”, è stato ritenuto rilevabile in ogni stato e grado, anche d’ufficio.

Ctp Lecce n. 1789 e 1790/02/15.
Ha annullato accertamenti emessi da un Ufficio finanziario, il cui direttore non risultava provato fosse un regolare dirigente.

Ctp di Frosinone 414/02/15.
Il giudice ha ritenuto imprescindibile che il possesso della qualifica dirigenziale debba sussistere anche in capo al funzionario che abbia sottoscritto l’accertamento per delega del direttore, pur se quest’ultimo delegante sia un regolare dirigente.

Ctp di Milano n. 3222/25/15.
Nullo l’accertamento sottoscritto da un soggetto non dotato della necessaria qualifica funzionale.

Ctp di Brescia, n.277/1/15.
Aveva accolto il ricorso del contribuente, annullando un accertamento che recava la firma di un funzionario che sostituiva il direttore dell’ufficio, assente per ferie.

Ctp Campobasso n. 784/15.Il vizio dell’accertamento fiscale si ripercuote anche sulla cartella esattoriale notificata da Equitalia.

Fonte: La legge per tutti