La nullità dei ruoli dell’Agenzia delle Entrate si estende ad Equitalia

Equitalia trema, e questa volta ne ha ben ragione: perché, per la prima volta, una commissione di giudici ha messo nero su bianco il principio dell’estensione della nullità degli accertamenti fiscali alle cartelle esattoriali: in pratica la firma, anche solo su un semplice ruolo, apposta da uno dei 767 dirigenti illegittimi (ossia privi di poteri) dell’Agenzia delle Entrate, si ripercuote anche sulla cartella di pagamento di Equitalia. La sentenza è stata depositata lo scorso 20 luglio dalla Commissione Tributaria Provinciale di Frosinone [1].

Sulla base di questo importante precedente, sono finalmente emerse tre importanti conseguenze, sino ad oggi non rilevate in modo esplicito, dalle altre sentenze:

– nel caso in cui, alla guida dell’ufficio territoriale dell’Agenzia delle Entrate ci sia stato uno dei 767 dirigenti promossi senza concorso e poi fatti decadere dalla Corte Costituzionale [2], ad essere nulli non sono solo gli accertamenti fiscali, ma anche le semplici iscrizioni a ruolo dei tributi;

– se è nulla l’iscrizione a ruolo, per difetto di firma, è anche nullo ogni atto successivo e conseguente ad essa, come la cartella esattoriale di Equitalia, ma anche l’eventuale ipoteca, il pignoramento, il fermo auto, ecc.; il vizio dell’atto dell’Agenzia delle Entrate si estende “a valanga” su tutte le successive azioni (esecutive e non) di Equitalia, nessuna esclusa;

– il contribuente, se ha già ricevuto l’atto di Equitalia può impugnare direttamente quest’ultimo, nonostante prima di tale momento non si sia mosso per contestare le pretese dell’Agenzia delle Entrate. Egli pertanto potrebbe ricorrere – sostenendo la nullità dell’atto prodromico, ossia dell’iscrizione a ruolo del tributo, per difetto di poteri del dirigente – anche contro l’ipoteca (così come avvenuto nel caso che ha generato la sentenza in commento), ma anche contro il pignoramento o il semplice avviso di ipoteca o di fermo auto. Ciò perché, come ha più volte ricordato la CTR di Milano, in casi del genere siamo davanti al più grave dei vizi che possa invalidare un atto tributario: la nullità assoluta, ossia l’inesistenza. Gli atti inesistenti possono, infatti, essere impugnati (contestati) in ogni stato e grado di giudizio (quindi anche solo in secondo grado o in Cassazione per la prima volta). Non c’è infatti possibilità che il decorso del tempo li sani. Addirittura possono essere annullati anche dallo stesso giudice, d’ufficio, in assenza di esplicita richiesta da parte del ricorrente.

Insomma, stando all’interpretazione della CTP di Frosinone, non vi sarebbero più dubbi sulla possibilità di impugnare anche le cartelle esattoriali di Equitalia, nonostante il decorso del tempo dalla notifica della stessa. Una mossa che, certo, potrebbe portare vantaggi enormi sul contribuente che si vedrebbe annullare tutta la pretesa tributaria, senza possibilità che la stessa possa essere rinnovata (attesi gli ormai intervenuti termini di prescrizione). Dall’altro lato, il danno erariale che ne deriva per lo Stato sarà valutato dalla Corte dei Conti in questi mesi, a seguito del rinvio degli atti fatto dai giudici milanesi, che sospettano responsabilità penali in chi ha innescato questo meccanismo a catena di nullità degli atti dell’Agenzia delle Entrate.
Nel frattempo, però, i contribuenti che non hanno pagato, esultano…

[1] CTP Frosinone sent. n. 654/02/15 del 20.07.2015.

[2] C. Cost. sent. n. 37/15.

Fonte: La Legge per tutti