NASpI

La Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego ( NASpI) è una indennità mensile di disoccupazione, istituita dall’art. 1 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, che sostituisce le precedenti prestazioni di disoccupazione ASpI e MiniASpI in relazione agli eventi di disoccupazione involontaria che si sono verificati a decorrere dal 1° maggio 2015. La NASpI è erogata su domanda dell’interessato.

La NASpI spetta ai lavoratori con rapporto di lavoro subordinato che hanno perduto involontariamente l’occupazione, compresi:

  • apprendisti;
  • soci lavoratori di cooperative con rapporto di lavoro subordinato con le medesime cooperative;
  • personale artistico con rapporto di lavoro subordinato;
  • dipendenti a tempo determinato delle pubbliche amministrazioni.

Non possono accedere alla prestazione:

  • dipendenti a tempo indeterminato delle pubbliche amministrazioni;
  • operai agricoli a tempo determinato e indeterminato;
  • lavoratori extracomunitari con permesso di soggiorno per lavoro stagionale, per i quali resta confermata la specifica normativa;
  • lavoratori che hanno maturato i requisiti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato;
  • lavoratori titolari di assegno ordinario di invalidità, qualora non optino per la NASpI.

Chi intende avviare un’attività lavorativa autonoma o d’impresa individuale o vuole sottoscrivere una quota di capitale sociale di una cooperativa, nella quale il rapporto mutualistico ha a oggetto la prestazione di attività lavorativa da parte del socio, può richiedere la liquidazione anticipata e in un’unica soluzione della NASpI.

 Come funziona

Decorrernza e durata
L’indennità di disoccupazione NASpI spetta a partire:

  • dall’ottavo giorno successivo alla data di cessazione del rapporto di lavoro, se la domanda è presentata entro l’ottavo giorno. Dal giorno successivo alla presentazione della domanda, se presentata dopo l’ottavo giorno successivo al licenziamento ma entro i termini di legge;
  • dall’ottavo giorno successivo al termine del periodo di maternità, malattia, infortunio sul lavoro/malattia professionale o preavviso, se la domanda è presentata entro l’ottavo giorno. Dal giorno successivo alla presentazione della domanda, se viene presentata dopo l’ottavo giorno ma entro i termini di legge;
  • dal trentottesimo giorno successivo al licenziamento per giusta causa, se la domanda è presentata entro detto trentottesimo giorno. Dal giorno successivo alla presentazione della domanda, se viene presentata oltre il trentottesimo giorno successivo al licenziamento, ma entro i termini di legge.

L’eventuale rioccupazione nel corso degli otto giorni che seguono la cessazione non dà luogo alla sospensione della prestazione (articolo 9, decreto legislativo n. 22/2015).

La NASpI è corrisposta mensilmente per un numero di settimane pari alla metà delle settimane contributive presenti negli ultimi quattro anni. Ai fini del calcolo della durata non sono computati i periodi di contribuzione che hanno già dato luogo a erogazione di prestazioni di disoccupazione. Analogamente non è computata la contribuzione che ha prodotto prestazioni fruite in unica soluzione in forma anticipata.

Non avendo prodotto alcuna prestazione, i periodi di contribuzione relativi al rapporto o ai rapporti di lavoro successivi all’ultima prestazione di disoccupazione sono sempre utili per la determinazione della durata di una nuova NASpI.

Se la durata della NASpI è inferiore a sei mesi, per i lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali e in relazione ai soli eventi di disoccupazione verificatisi tra il 1° maggio 2015 e il 31 dicembre 2015, si considerano utili anche i periodi contributivi che hanno già prodotto prestazioni di disoccupazione ordinaria con requisiti ridotti e Mini-ASpI 2012. La durata della NASpI, così calcolata, non può in ogni caso superare i sei mesi (articolo 43, comma 4, decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148).

Se la durata della NASpI è inferiore a quattro mesi, per i lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali e in relazione ai soli eventi di disoccupazione verificatisi tra il 1° gennaio 2016 e il 31 dicembre 2016, si considerano utili anche i periodi contributivi che hanno già prodotto prestazioni di disoccupazione ordinaria con requisiti ridotti e ASpI e Mini-ASpI 2012. La durata della NASpI così calcolata, se supera di dodici settimane quella calcolata senza l’inclusione di detti periodi, è prolungata fino ad un massimo di quattro mesi (articolo 43, comma 4 bis, decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 come innovato dal d. lgs. n. 145 del 2016).

I periodi di fruizione della NASpI sono coperti da contribuzione figurativa, calcolata sulla base delle retribuzioni imponibili ai fini previdenziali degli ultimi quattro anni (le stesse prese in considerazione per stabilire l’importo dell’indennità).

I contributi figurativi sono utili per il diritto e la misura dei trattamenti pensionistici, tranne quando la normativa richiede il computo della sola contribuzione effettivamente versata.

Quanto spetta
La misura della prestazione è pari al 75% della retribuzione media mensile imponibile ai fini previdenziali degli ultimi quattro anni, se la retribuzione è inferiore a un importo stabilito annualmente dalla legge (1.195 euro per il 2015 e per il 2016), rivalutata ogni anno sulla base della variazione dell’indice ISTAT.

Se la retribuzione media è superiore al predetto importo di 1.195 euro, la misura della prestazione è invece pari al 75% dell’importo stabilito dalla legge (1.195 euro per il 2015 e per il 2016) sommato al 25% della differenza tra la retribuzione media mensile e il suddetto importo stabilito dalla legge. In ogni caso l’importo dell’indennità non può superare un limite massimo individuato annualmente con legge (pari per il 2015 e per il 2016 a 1.300 euro). A partire dal primo giorno del quarto mese di fruizione, all’indennità si applica una riduzione del 3% per ciascun mese.

L’indennità è commisurata alla retribuzione imponibile ai fini previdenziali degli ultimi quattro anni (comprensiva degli elementi continuativi e non continuativi e delle mensilità aggiuntive), divisa per il totale delle settimane di contribuzione (indipendentemente dalla verifica del minimale) e moltiplicata per il coefficiente numerico 4,33.

Dal 1° maggio 2015, per i soci lavoratori delle cooperative (decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 602) e per il personale artistico con rapporto di lavoro subordinato la misura della NASpI è allineata a quella della generalità dei lavoratori.

L’importo dell’indennità si riduce nei seguenti casi:

  • attività svolta in forma autonoma che genera un reddito corrispondente a un’imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti ai sensi dell’articolo 13 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR) – decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 – e cioè pari a 4.800 euro. L’indennità viene ridotta dell’80% dei redditi presunti, rapportato al periodo di tempo intercorrente tra la data di inizio dell’attività e la data di fine dell’indennità, o la fine dell’anno, se antecedente. Il soggetto beneficiario deve informare l’INPS – utilizzando il modulo NASpI-com – entro un mese dall’inizio dell’attività o dall’invio della domanda di NASpI, se l’attività preesisteva, dichiarando il reddito annuo che prevede di trarne. Ove l’attività sussista, la mancata comunicazione del reddito presunto – anche se pari a zero – entro il predetto termine comporta decadenza dalla NASpI;
  • nuova occupazione con contratto di lavoro subordinato o parasubordinato che genera un reddito corrispondente a un’imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti ai sensi dell’art. 13 del TUIR e cioè pari a 8.000 euro. L’indennità viene ridotta dell’80% dei redditi previsti, rapportato al periodo di tempo intercorrente tra la data di inizio dell’attività e la data di fine dell’indennità o la fine dell’anno, se antecedente, a condizione che il percettore comunichi all’INPS il reddito annuo presunto entro un mese dall’inizio dell’attività o dall’invio della domanda di NASpI, se antecedente, e che il datore di lavoro o l’utilizzatore (nel caso di contratto di somministrazione) siano diversi dal datore di lavoro o dall’utilizzatore per i quali il soggetto ha prestato la propria attività lavorativa e che non presentino rispetto a essi rapporti di collegamento/controllo ovvero assetti proprietari coincidenti;
  • se il titolare di due o più rapporti di lavoro subordinato a tempo parziale cessa da uno dei rapporti con diritto alla indennità di disoccupazione e se il reddito percepito corrisponde a un’imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti ai sensi dell’art. 13 del TUIR e cioè pari a 8.000 euro. In questo caso la NASpI è ridotta di un importo pari all’80% del reddito previsto, rapportato al periodo di tempo intercorrente tra la data di inizio dell’attività e la data di fine dell’indennità o la fine dell’anno, se antecedente, a condizione che il percettore comunichi all’INPS entro un mese il reddito annuo presunto che prevede di trarre dal o dai rapporti rimasti in essere, anche se pari a zero;
  • se il soggetto percettore dell’indennità svolge attività di lavoro accessorio con reddito annuo previsto tra 3.000 e 7.000 euro. L’indennità viene ridotta dell’80% dei redditi previsti, rapportato al periodo di tempo intercorrente tra la data di inizio dell’attività e la data di fine dell’indennità, o la fine dell’anno se antecedente. Per evitare la decadenza dalla prestazione, si deve comunicare all’INPS il reddito annuo presunto derivante dall’attività entro un mese dal momento in cui si prevede il superamento di 3.000 euro di reddito annuo derivanti dal lavoro accessorio o, se l’attività preesisteva, dalla data di presentazione della domanda di NASpI;
  • rioccupazione con contratto di lavoro intermittente, con o senza obbligo di risposta alla chiamata, se il reddito prodotto permette il mantenimento dello stato di disoccupazione a condizione che il percettore comunichi all’INPS il reddito annuo presunto entro un mese dall’inizio dell’attività o dall’invio della domanda, se antecedente. In questo caso l’importo della NASpI è ridotto in misura pari all’80% del reddito.

L’indennità può essere riscossa tramite accredito su conto corrente bancario o postale o su libretto postale o tramite bonifico presso ufficio postale nel CAP di residenza o domicilio del richiedente.

Secondo le vigenti disposizioni di legge, le Pubbliche amministrazioni non possono effettuare pagamenti in contanti per prestazioni il cui importo netto superi la soglia stabilita dalla legge (attualmente 1.000 euro).

SOSPENSIONE E DECADENZA
La prestazione è sospesa in caso di:

  • rioccupazione con contratto di lavoro subordinato di durata non superiore a sei mesi. L’indennità è sospesa d’ufficio per la durata del rapporto di lavoro sulla base delle comunicazioni obbligatorie. Per calcolare il periodo di sospensione si considera la durata del rapporto di lavoro e non le giornate effettivamente lavorate. Dopo un periodo di sospensione di massimo sei mesi, l’indennità riprende per il periodo residuo (circolare 12 maggio 2015 n. 94);
  • nuova occupazione con contratto di massimo sei mesi in paesi dell’UE o con cui l’Italia ha stipulato convenzioni bilaterali in tema di assicurazione contro la disoccupazione, o in paesi extracomunitari;
  • mancata comunicazione all’INPS del reddito annuo presunto, entro un mese dall’inizio della nuova attività di lavoro subordinato non superiore a sei mesi.

La prestazione decade se il lavoratore:

  • perde lo stato di disoccupazione;
  • inizia un’attività di lavoro subordinato, senza comunicare all’INPS il reddito presunto che ne deriva, entro un mese dal suo inizio;
  • non comunica, entro un mese dalla domanda della NASpI, il reddito che deriva da un altro o da altri rapporti di lavoro part time quando cessa almeno uno tra vari rapporti di lavoro a tempo parziale che ha dato diritto alla NASpI;
  • inizia un’attività lavorativa autonoma senza comunicare il reddito presunto, entro un mese dal suo inizio;
  • raggiunge i requisiti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato;
  • acquisisce il diritto all’assegno ordinario di invalidità e non opta per l’indennità NASpI;
  • nei casi previsti dall’art. 21, comma 7, del decreto legislativo n. 150 del 2015 non partecipa, in assenza di giustificato motivo, alle iniziative di orientamento predisposte dai Centri per l’Impiego.

L’articolo 21 del decreto legislativo 14 settembre 2015 n. 150 rafforza i meccanismi di condizionalità per la fruizione delle prestazioni di disoccupazione, integrando e specificando le disposizioni dell’articolo 7 del decreto legislativo n. 22 del 2015, sugli obblighi di partecipazione alle misure di politica attiva del disoccupato. Secondo l’articolo 21, l’inosservanza degli obblighi comporta sanzioni proporzionali, che vanno dalla decurtazione di una frazione o di un’intera mensilità della prestazione, fino alla decadenza della NASpIe dello stato di disoccupazione.

In caso di lavoro all’estero:

  • la NASpI può continuare a essere percepita per un massimo di tre mesi se chi riceve l’indennità va in cerca di occupazione in un paese che applica la normativa comunitaria esportando la prestazione. Il soggetto deve iscriversi come persona in cerca di lavoro nello stato ospitante e, una volta occupato, decade dal diritto alla NASpI (articoli 7, 63 e 64 del regolamento UE 883/2004);
  • la NASpI può essere esportata se il percettore si reca in cerca di occupazione in uno stato non comunitario convenzionato con l’Italia in materia di disoccupazione con previsione dell’esportabilità della prestazione. Il soggetto deve iscriversi come persona in cerca di lavoro nello stato ospitante e, una volta occupato, decade dal diritto alla NASpI;
  • la NASpI viene sospesa fino a un massimo di sei mesi, se il percettore lascia l’Italia avendo già stipulato un contratto di lavoro subordinato in un paese estero che applica la normativa comunitaria. Terminato il contratto, l’indennità sospesa verrà ripristinata, a meno che il soggetto non abbia già richiesto una prestazione analoga al paese ospitante in quanto iscritto all’ufficio del lavoro dello stato estero;
  • la NASpI viene sospesa per un massimo di sei mesi, se il percettore va in un paese non comunitario e convenzionato con l’Italia in materia di disoccupazione con un contratto di lavoro già stipulato in quel paese;
  • la NASpI è sospesa fino a un massimo di sei mesi nel caso in cui il percettore si rechi in uno stato non comunitario e non convenzionato con l’Italia in materia di disoccupazione avendo già stipulato un contratto di lavoro nel predetto stato ospitante;
  • se il titolare della NASpI stipula in Italia un contratto di lavoro subordinato da eseguire in un paese che applica la normativa comunitaria, la sospensione, la riduzione e la decadenza sono disciplinate dalle norme di cui all’art. 9 del decreto legislativo n. 22 del 2015 in materia di sospensione, riduzione e decadenza dalla NASpI in caso di rioccupazione con contratto di lavoro subordinato.

Requisiti

 La NASpI è riconosciuta ai lavoratori che presentino congiuntamente i requisiti di seguito indicati.

Stato di disoccupazione involontario

Si considerano disoccupati i lavoratori privi di impiego che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione e che dichiarino in forma telematica al portale nazionale delle politiche del lavoro la propria immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa e alla partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro concordate con il centro per l’impiego. La presentazione della domanda di NASpI equivale a rilascio della predetta dichiarazione (DID). Nei 15 giorni successivi alla presentazione della domanda, il richiedente deve recarsi presso il Centro per l’Impiego per la stipula del patto di servizio personalizzato.

Lo stato di disoccupazione deve essere involontario. Tuttavia l’accesso alla NASpI, sussistendo gli altri requisiti, è consentito anche nei seguenti casi:

  • dimissioni per giusta causa, qualora le dimissioni non siano riconducibili alla libera scelta del lavoratore ma siano indotte da comportamenti altrui che integrano la condizione di improseguibilità del rapporto di lavoro (circolare INPS 20 ottobre 2003, n. 163);
  • dimissioni intervenute durante il periodo tutelato di maternità, ossia a partire da 300 giorni prima della data presunta del parto e fino al compimento del primo anno di vita del bambino;
  • risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, purché sia intervenuta nell’ambito della procedura di conciliazione presso la direzione territoriale del lavoro secondo le modalità di cui all’art. 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604 come sostituito dall’art. 1, comma 40, della legge n. 92 del 2012;
  • risoluzione consensuale a seguito del rifiuto del lavoratore di trasferirsi presso la sede della stessa azienda distante più di 50 km dalla residenza del lavoratore e/o mediamente raggiungibile in 80 minuti o più con i mezzi pubblici;
  • licenziamento con accettazione dell’offerta di conciliazione di cui all’art. 6 del decreto legislativo n. 23 del 2015;
  • licenziamento disciplinare.

Requisito contributivo
Sono necessarie almeno tredici settimane di contribuzione contro la disoccupazione nei quattro anni precedenti l’inizio del periodo di disoccupazione. Per contribuzione utile si intende anche quella dovuta, ma non versata, e sono valide tutte le settimane retribuite, purché risulti erogata o dovuta per ciascuna settimana una retribuzione non inferiore ai minimali settimanali (legge n. 638/1983 e legge n. 389/1989). La disposizione relativa alle retribuzioni di riferimento non si applica ai lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari, agli operai agricoli e agli apprendisti, per i quali continuano a permanere le regole vigenti.

Per il perfezionamento del requisito contributivo, si considerano utili:

  • contributi previdenziali comprensivi di quota contro la disoccupazione versati durante il rapporto di lavoro subordinato;
  • contributi figurativi accreditati per maternità obbligatoria, se all’inizio dell’astensione risulta già versata o dovuta contribuzione) e per i periodi di congedo parentale, se indennizzati e intervenuti in costanza di rapporto di lavoro;
  • periodi di lavoro all’estero in paesi comunitari o convenzionati dov’è prevista la possibilità di totalizzazione ( non sono utili i periodi di lavoro all’estero in stati con i quali l’Italia non ha stipulato convenzioni bilaterali in materia di sicurezza sociale);
  • periodi di astensione dal lavoro per malattia dei figli fino agli 8 anni, per massimo cinque giorni lavorativi nell’anno solare.

Se il lavoratore ha periodi di lavoro nel settore agricolo e altri in settori non agricoli, questi possono essere cumulati per ottenere l’indennità di disoccupazione agricola o l’indennità di disoccupazione NASpI, sulla base del criterio della prevalenza nell’ambito del periodo di osservazione. In presenza di contribuzione mista, nel quadriennio di osservazione, sarà necessario, prima di tutto, verificare la prevalenza in agricoltura o in industria. Dopo l’osservazione del quadriennio che eventualmente evidenzi prevalenza di contribuzione agricola, è possibile procedere – per determinare la prevalenza – all’osservazione dei soli ultimi dodici mesi precedenti la cessazione del rapporto di lavoro. Se in quest’ultimo periodo vi è prevalenza di contribuzione extra agricola, la domanda di NASpI, in presenza di tutti gli altri requisiti, è accoglibile.

Non sono invece considerati utili, anche se coperti da contribuzione figurativa, i periodi di:

  • malattia e infortunio sul lavoro, se non c’è integrazione della retribuzione da parte del datore di lavoro, nel rispetto del minimale retributivo;
  • cassa integrazione straordinaria e ordinaria con sospensione dell’attività a zero ore;
  • contratti di solidarietà, risalenti nel tempo e utilizzati in concreto a zero ore;
  • assenza per permessi e congedi fruiti dal lavoratore, che sia coniuge convivente, genitore, figlio convivente, fratello o sorella convivente di soggetto con handicap in situazione di gravità;
  • aspettativa non retribuita per funzioni pubbliche elettive o cariche sindacali, ai sensi dell’articolo 31 della legge 300/1970;
  • lavoro all’estero presso stati con i quali l’Italia non ha stipulato accordi bilaterali in tema di assicurazione contro la disoccupazione.

Per la determinazione del quadriennio di verifica del requisito contributivo, i periodi non utili devono essere neutralizzati con conseguente ampliamento del quadriennio di riferimento.

Per quanto riguarda i lavoratori in somministrazione, con contratto di lavoro a tempo indeterminato con indennità di disponibilità (articolo 34 del decreto legislativo n. 81 del 2015) e quelli inseriti nelle procedure di riqualificazione professionale (articolo 25 del  CCNL per le Agenzie di somministrazione del lavoro), i periodi di disponibilità e quelli durante i quali il lavoratore è inserito nelle procedure di riqualificazione professionale non possono essere neutralizzati ai fini della ricerca del requisito contributivo.

Requisito lavorativo
Sono necessarie almeno trenta giornate di lavoro effettivo nei dodici mesi che precedono l’inizio del periodo di disoccupazione. Le giornate di effettivo lavoro sono quelle di effettiva presenza al lavoro, a prescindere dalla loro durata oraria.

Per i lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari, per i quali non si conosce il numero di giornate effettivamente lavorate, la presenza al lavoro per almeno trenta giornate negli ultimi 12 mesi si determina con lo stesso sistema usato per l’accredito della contribuzione e per il pagamento delle prestazioni dei lavoratori domestici: la presenza di cinque settimane di contribuzione, considerate convenzionalmente di sei giorni l’una, equivale a trenta giornate di lavoro.

Tenuto conto che per l’accredito delle settimane si fa riferimento al trimestre solare e che per la copertura di una settimana sono necessarie 24 ore, le settimane accreditate nel trimestre si calcolano sommando tutte le ore di lavoro presenti nel trimestre e dividendole per 24: ad esempio, 80 ore lavorate nel trimestre/24 = 3,33 settimane di contribuzione, arrotondate a 4.

Il requisito è soddisfatto quando, nei dodici mesi che precedono l’inizio del periodo di disoccupazione, il numero di settimane risultante dalla somma dei contributi settimanali riconosciuti per ciascun trimestre e versati dal datore di lavoro o dai datori di lavoro – se il lavoratore aveva in essere più rapporti – è pari almeno a cinque.

Per le altre categorie di lavoratori, per i quali non è possibile risalire al numero di giornate lavorate (lavoratori a domicilio e lavoratori con dati contributivi derivanti da formulari esteri), il requisito è soddisfatto in presenza di cinque settimane di contribuzione utile nei dodici mesi precedenti l’evento di cessazione.

Nel caso dei lavoratori agricoli, quando il numero delle giornate lavorate non risulta dagli archivi telematici o se questi non risultano ancora aggiornati, per la verifica delle trenta giornate di lavoro effettivo negli ultimi dodici mesi si farà ricorso alle buste paga del lavoratore.

Alcuni eventi, se si verificano o sono in corso nei dodici mesi che precedono la disoccupazione, determinano l’ampliamento del periodo di dodici mesi all’interno del quale ricercare il requisito delle trenta giornate. Tali eventi sono:

  • malattia e infortunio sul lavoro;
  • cassa integrazione straordinaria e ordinaria con sospensione dell’attività a zero ore;
  • periodi interessati da contratti di solidarietà, risalenti nel tempo e utilizzati in concreto a zero ore;
  • assenze per congedi e permessi fruiti dal lavoratore, che sia coniuge convivente, genitore, figlio convivente, fratello o sorella convivente di soggetto con handicap in situazione di gravità;
  • periodi di assenza dal lavoro per congedo obbligatorio di maternità, purché, all’inizio dell’astensione, risulti già versata o dovuta contribuzione;
  • periodi di assenza per congedo parentale, purché regolarmente indennizzati ed intervenuti in costanza di rapporto di lavoro;
  • periodi di percezione dell’indennità di disponibilità e quelli durante i quali il lavoratore, in somministrazione con contratto di lavoro a tempo indeterminato, è inserito nelle procedure di riqualificazione;
  • periodi di fruizione di aspettativa non retribuita per motivi politici e sindacali, prevista dall’articolo 31 della legge n. 300 del 1970;
  • periodi di lavoro all’estero presso stati con i quali l’Italia non ha stipulato accordi bilaterali in tema di assicurazione contro la disoccupazione.

Quando fare domanda
La domanda deve essere presentata all’INPS esclusivamente in via telematica e a pena di decadenza entro 68 giorni, che decorrono:

  • dalla data di cessazione dell’ultimo rapporto di lavoro. Il termine è sospeso per tutta la durata della maternità qualora si verifichi entro i 68 giorni dal licenziamento e riprende a decorrere per la parte residua al termine del periodo di maternità. Il termine è sospeso per tutta la durata di una malattia comune indennizzabile o di un infortunio sul lavoro/malattia professionale indennizzabile dall’INAIL qualora si verifichi entro i 68 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro;
  • dalla fine del periodo di maternità indennizzato qualora la maternità sia insorta nel corso del rapporto di lavoro poi cessato;
  • dalla fine del periodo di malattia indennizzato o di infortunio/malattia professionale, qualora siano insorti nel corso del rapporto di lavoro poi cessato;
  • dalla definizione della vertenza sindacale o dalla data di notifica della sentenza giudiziaria;
  • dalla fine del periodo corrispondente all’indennità di mancato preavviso ragguagliato a giornate;
  • dal trentottesimo giorno dopo la data di cessazione, in caso di licenziamento per giusta causa.

Documenti necessari

  • Documento di identità e codice fiscale
  • Contratto di lavoro
  • Ultima busta paga
  • Lettera di licenziamento (è sufficiente il solo contratto se a termine)
  • Modello SR163 compilato e firmato dalla Banca