Imu e Tasi per l’abitazione principale.

Il 16 giugno scatta la prima rata, il 16 dicembre il saldo: parliamo, come ogni anno di questi tempi, dell’imposta sulla casa che, ancora una volta, si sdoppia in IMU TASI.

In questa breve guida cercheremo di rispondere alle domande più frequenti.

Chi non deve pagare l’Imu?

Anche per quest’anno, chi vive nella casa di cui è proprietario e, quindi, vi risiede e vi ha il domicilio, non pagherà su di essa l’Imu. Pagherà solo la Tasi. L’Imu, infatti, non deve essere pagata sull’abitazione principale.

Si considera abitazione principale l’immobile in cui il possessore e i suoi familiari

– risiedono anagraficamente e

– dimorano abitualmente.

È necessaria, dunque, la presenza di entrambi i requisiti per non pagare l’Imu: ossia tanto la residenza anagrafica quanto la dimora abituale.

In molti confondono il concetto di abitazione principale con quello di “prima casa”. Ai fini dell’Imu, invece, sono due situazioni completamente diverse. Infatti, ben può essere che il proprietario di “prima e unica” casa, debba pagare l’Imu: per esempio chi è titolare di un solo immobile a uso abitativo e, invece di viverci, lo dà in affitto, dovrà pagare l’Imu.

La locazione, però, di alcune stanze, non fa perdere il beneficio fiscale se il titolare continua a risiedervi: pertanto non dovrà comunque pagare l’Imu. Ma non è chiaro se in tal caso l’inquilino debba versare la Tasi del detentore. Opinione prevalente è la risposta negativa.

Le case di lusso devono pagare l’Imu?

L’esenzione Imu dell’abitazione principale non opera per gli immobili di lusso. Sono considerati tali le unità immobiliari accatastate come A1 (abitazioni signorili), A8 (ville) e A9 (castelli). In tali casi si applicano le regole tradizionali dell’Imu.

In particolare, l’aliquota base dell’imposta è pari al 4 per mille. I Comuni possono variare tale aliquota tra il minimo del 2 per mille e il massimo del 6 per mille. Spetta inoltre la detrazione base di 200 euro, che i Comuni possono elevare sino a concorrenza dell’intero importo dell’imposta.

Perché bisogna pagare la Tasi?

La Tasi è nata allo scopo di restituire ai Comuni quel gettito che avevano perso con l’esenzione dell’abitazione principale. In pratica, ciò che era stato loro tolto, gli è stato ridato sotto un diverso nome, facendo credere ai contribuenti che la prima casa non sia soggetta a imposizione fiscale, cosa che – come si comprende – non è, nella sostanza, vera.

Che succede in caso di un’unica abitazione, ma accatastata come due unità diverse?

Per non pagare l’Imu, deve trattarsi di una unica unità immobiliare. Pertanto, in caso di due abitazioni accatastate in modo separato, nonostante siano entrambe adibite ad abitazione principale (magari perché attaccate), solo una delle due può essere ritenuta esente da Imu. L’unico modo per evitare il salasso è procedere alla fusione catastale dei due immobili.

A tale regola fa eccezione il caso in cui la fusione catastale sia impedita dalla distinta titolarità delle due case. Si pensi all’ipotesi in cui le due unità contigue siano in proprietà l’una di un coniuge l’altra dell’altro.

Che succede se i coniugi hanno residenza differente?

Se i coniugi, non separati, hanno residenze differenti, bisogna distinguere:

– se le residenze separate sono nello stesso Comune, solo una delle due è considerata abitazione principale, per cui uno dei due dovrà pagare l’Imu;

– se invece si trovano in Comuni diversi, nessuno dei due deve pagare l’Imu.

Che succede con le pertinenze dell’abitazione?

Le pertinenze vengono trattate fiscalmente allo stesso modo dell’abitazione alla quale ineriscono. Ciò però vale, al massimo, per una unità immobiliare per ciascuna categoria catastale C2, C6 e C7. Ne consegue che al più potranno esservi tre unità pertinenziali (una accatastata C2, un’altra C6, un’ultima C7).
Sono previste detrazioni fiscali per la Tasi?
La legge non prevede alcuna agevolazione di base, ma lascia i Comuni liberi di prevederne.

Che succede se l’immobile è di proprietà di due soggetti?

In presenza di un’abitazione in possesso di due proprietari, dei quali solo uno la adibisce ad abitazione principale, la disciplina Tasi di riferimento troverà applicazione solo per la quota di possesso dei proprietari. Le altre quote sconteranno la Tasi relativa agli immobili diversi dall’abitazione principale.

Chi paga le tasse sulla casa in ipotesi di separazione o divorzio?

La casa assegnata dal giudice a uno dei due coniugi con la separazione è esente da imposta, a prescindere dal fatto che ricorrano o meno i requisiti della residenza anagrafica e della dimora abituale del coniuge assegnatario.

L’esenzione opera sino a quando conserva efficacia il provvedimento di assegnazione del giudice. L’agevolazione vale anche per la dimora coniugale detenuta in comodato dai coniugi mentre non opera se la casa assegnata era detenuta in locazione.
Ai fini della Tasi l’assegnatario non possessore dell’immobile sarà considerato un mero detentore e quindi non dovrà pagare l’imposta. Inoltre, in presenza di immobile in comproprietà dei due coniugi, ciascuno sarà tenuto a versare la Tasi del possessore, in proporzione alla quota di proprietà.

Chi paga la Tasi se l’immobile è in comproprietà?

In caso di pluralità di possessori ciascuno deve calcolare la propria quota.

Tutti i comproprietari devono pagare la Tasi e, se uno di essi non paga la sua quota, gli altri potrebbero vedersi recapitare un avviso di accertamento del Comune. La legge infatti stabilisce che, in caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all’adempimento dell’unica obbligazione tributaria.

Chi paga l’Imu se l’immobile è in comproprietà

Per l’Imu, invece, vale la regola opposta a quella della Tasi, appena vista. Rispetto a tale imposta, infatti, ogni comproprietario è tenuto ad eseguire il versamento in ragione della propria quota di possesso e, qualora uno di essi risulti inadempiente, il Comune potrà agire solo ed esclusivamente nei suoi confronti, non operando, nell’Imu, il principio di solidarietà tra i possessori.
L’inquilino che vive in affitto deve pagare la Tasi?
Il Comune può porre a carico del detentore una quota compresa tra il 10-30 per cento dell’imposta dovuta per l’immobile; la restante parte rimane a carico del proprietario. Se per ipotesi il Comune non avesse stabilito alcuna quota, si applica la misura base del 10 per cento.

La figura del detentore rileva solo quando l’immobile è occupato da un soggetto diverso dal possessore; quindi se l’abitazione è occupata dal coniuge possessore, l’altro coniuge o i figli non proprietari nulla dovranno versare in qualità di detentori. In caso di detenzione temporanea non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare è previsto che la Tasi sia solo a carico del proprietario.

Fonte: http://www.laleggepertutti.it