Bonus bebè: come funziona

In data 10 aprile 2015 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il decreto attuativo del bonus bebè previsto dalla Legge di Stabilità 2015.
Per i figli nati o adottati tra il 1° gennaio 2015 e il 31 dicembre 2017 è riconosciuto un bonus annuale di 960 o di 1.920 euro; pari rispettivamente a 80 e 160 euro al mese.
Condizione per ottenere l’aiuto che è il nucleo familiare beneficiari, al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata del beneficio, sia in possesso di Isee in corso di validità non superiore a 25.000 euro annui. Se l’Isee non supera i 7mila euro la cifra raddoppia.
L’assegno è corrisposto dall’Inps per tre anni.

La domanda va presentata entro 90 giorni dalla nascita o dall’adozione: solo in tal modo l’erogazione del beneficio è retroattiva e decorre dalla data in cui il bambino è venuto al mondo o è entrato in famiglia (l’Inps, cioè, verserà gli arretrati). Se invece la richiesta viene fatta successivamente, l’erogazione comincerà dal mese di presentazione della richiesta.

La domanda può essere presentata anche da un solo genitore convivente con il figlio. Va presentata una sola volta per via telematica secondo modelli che l’Inps deve predisporre entro 15 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta del decreto.
Nella domanda il genitore è tenuto ad autocertificare i requisiti che danno titolo alla concessione, salvo che non sia tenuto a comprovare   i   requisiti   sulla   base   di   specifica documentazione.
Come previsto dalla clausola di salvaguardia contenuta nel comma 127 della legge di stabilità l’Inps farà un monitoraggio mensile delle uscite, e in caso di sforamento del preventivo per un trimestre sospenderà le nuove domande in attesa della rideterminazione dell’importo.

Decadenza
l nucleo familiare beneficiario decade dall’assegno qualora perda uno dei requisiti reddituali già indicati in precedenza. Decade altresì qualora si verifichi una delle seguenti cause:
a) decesso del figlio
b) revoca dell’adozione
c) decadenza dall’esercizio della responsabilità genitoriale
d) affidamento del figlio a terzi
e) affidamento esclusivo del figlio al genitore che non ha presentato la domanda.

L’INPS interrompe l’erogazione dell’assegno a partire dal mese successivo a quello in cui si è verificata una delle cause di decadenza di cui al comma 1 del presente articolo.
Il genitore richiedente   ha   l’obbligo   di   comunicare tempestivamente all’INPS l’eventuale verificarsi di una delle cause di decadenza, fermo restando il recupero da parte dell’Istituto delle somme indebitamente erogate.

Fonte: La legge per tutti