Processo telematico e fascicolo di parte

Deposito dopo le note di replica: si rischia il rigetto della domanda: il mancato reperimento del fascicolo di parte, al momento della decisione, si presume volontario.

Il passaggio da una regola a un’altra implica sempre alcuni problemi di adeguamento pratico. E ciò vale anche (e soprattutto) nel processo. Non fosse altro per il fatto che anche gli avvocati sono soggetti a quella insidiosa minaccia che si chiama “abitudine”.
E così, con l’arrivo del Processo civile telematico, sarà necessario ricordarsi doppiamente che, dopo il deposito delle memorie conclusionali e le relative repliche, bisogna restituire, presso la cancelleria del tribunale, il fascicolo di parte ritirato in occasione dell’ultima udienza di precisazione delle conclusioni.
Il rischio è tanto forte se si considera il fatto che, con l’invio delle note finali attraverso il computer e il PCT, e lo scavallamento quindi del rapporto con la cancelleria, è facile perdere il “rapporto” con la carta e dimenticare in archivio il proprio fascicolo.

L’allarme viene evidenziato in una sentenza del Tribunale di Cosenza [1] che ha rigettato una domanda processuale per il fatto che, con il deposito telematico delle note conclusionali, non era stato depositato – questa volta materialmente – il fascicolo di parte nelle mani del cancelliere.

Ben vengano allora, almeno per i primi tempi, i post it di grosse dimensioni o i warning in agenda. O, meglio ancora, quando il supporto probatorio non è particolarmente elevato, valersi delle copie telematiche presenti sul proprio computer o in studio, lasciando il fascicolo lì dov’è, per evitare di dimenticarlo.
Il rischio, infatti, è quello del rigetto della domanda, perché – si sa – le cancellerie non fanno favoritismi e difficilmente si preoccupano di telefonare allo studio dell’avvocato per avvisarlo che manca il suo fascicolo.

Al riguardo, infatti, va osservato che, a prescindere da ogni determinazione in ordine alla perentorietà
del termine per la restituzione stabilito dal codice di procedura civile [2], è principio consolidato il fatto che il mancato reperimento del fascicolo di parte, al momento dell’assunzione della deliberazione giudiziale, debba presumersi volontario, in virtù del principio dispositivo, essendo la parte libera di ritirare il proprio fascicolo e di omettere la restituzione di esso ovvero di alcuni dei documenti ivi contenuti.

E allora la domanda sarà dichiarata inammissibile, atteso che non risultano allegati i documenti attestanti, per esempio, la titolarità di un diritto di proprietà o le fatture o, ancora, la scrittura privata “chiave” per accertare le ragioni fatte valere in giudizio.

[1] Trib. Cosenza, sent. del 1.03.2015.
[2] Art. 169 cod. proc. civ. secondo comma.

Fonte: La legge per tutti