Imu, Tasi, Irpef in ritardo: il nuovo ravvedimento operoso
Più tempo per pagare le imposte grazie al ravvedimento operoso previsto dalla Legge di Stabilità 2015.
Il 16 giugno, ogni anno, è una data “fatale” per tutti i contribuenti: scadono infatti i pagamenti di molte imposte, come Imu, Tasi, Tari (ovvero le tre componenti della Iuc, imposta unica comunale), Irpef, Ires. Irap… Anche se alcune scadenze sono state posticipate al 6 luglio (tutti i versamenti derivanti da Unico e Irap 2015), quelle relative ai pagamenti delle imposte comunali restano, purtroppo invariate: inoltre, la proroga, anche se di 20 giorni, non risolve certamente i problemi di tutti coloro che hanno difficoltà nell’adempimento. Ecco che, allora, viene in aiuto di chi pagherà in ritardo l’istituto del ravvedimento operoso: si tratta, in pratica, della possibilità di pagare le tasse, comprese quelle locali, oltre i termini, versando sanzioni ridotte.
Come si calcola il ravvedimento operoso per il ritardo
La quantificazione delle sanzioni varia a seconda dei giorni di ritardo:
– da 1 a 14 giorni oltre la scadenza, si applica il ravvedimento sprint [1], grazie a cui la sanzione per omesso versamento viene ridotta a 1/15 del minimo per ogni giorno di ritardo; conseguentemente, essendo la sanzione, per la maggior parte dei casi, pari al 30% dell’imposta dovuta, dunque essendo il minimo pari al suo decimo (3%), si dovrà pagare un tanto pari allo 0,2% per ogni giornata che va dal termine di legge al versamento effettivo: ad esempio, se Tizio adempie 5 giorni dopo la scadenza, verserà l’1% in più, rispetto all’importo originario, oltre agli interessi;
– da 15 a 30 giorni dopo il termine, si applica il ravvedimento breve; grazie a quest’istituto, la sanzione corrisponde a 1/12 del 30% dell’ammontare dell’imposta, ovvero al 2,5%, innalzato al 3% (1/10 del minimo) per le violazioni commesse dopo il 31 gennaio 2011. Facciamo un esempio: Tizio e Caio devono pagare 100 Euro d’Irpef; Tizio effettua il versamento con 29 giorni di ritardo, Caio con soli 20 giorni; per entrambi la sanzione sarà di 3 Euro, cambierà solo l’importo degli interessi;
– dal 31° giorno posteriore alla scadenza, entro i termini di presentazione della dichiarazione periodica successiva, oppure entro un anno, ove non prevista, si applica invece il ravvedimento lungo. La sanzione alla quale si è assoggettati, in questo caso, è pari a 1/8 del 30%, dunque al 3,75%: esemplificando, se Tizio e Caio devono versare l’Imu per un ammontare di 100 Euro, ma, mentre il primo versa l’imposta dopo 3 mesi e mezzo, il secondo la versa dopo 6 mesi, l’importo della sanzione sarà di 3,75 Euro per tutti e due; varierà soltanto la quantificazione degli interessi, anche in questo caso. Vi sono, però, delle modifiche recentemente apportate, nel caso in cui il ritardo non superi il 90° giorno, che andremo ora ad esporre.
Il nuovo ravvedimento della Legge di Stabilità 2015.
Grazie alla nuova normativa introdotta dal primo gennaio 2015 [2], ci si può ravvedere senza limiti di tempo: le uniche cause ostative al ravvedimento operoso consisteranno solo nella notifica di un atto di liquidazione o di un avviso di accertamento; pertanto, si potrà usufruire dell’istituto anche con ispezioni e verifiche in corso.
L’ammontare delle sanzioni, per ravvedimento sprint e breve, resta lo stesso, così come per il lungo, qualora si superi la scadenza di oltre 90 giorni.
Per i versamenti che vanno dal 31° al 90° giorno, si applica invece una sanzione ridotta del 3,3%. Ottime notizie anche per i super ritardatari. Difatti:
– per i versamenti da 1 a 2 anni oltre la scadenza, è ora applicabile una sanzione del 4,2%;
– superati i 2 anni, la sanzione ammonta solamente al 5%.
Calcolo degli interessi per ravvedimento operoso
Come abbiamo accennato, per ravvedere i versamenti non basta la sanzione, ma è necessario anche il pagamento degli interessi legali.
L’ammontare del tasso d’interesse legale varia ogni anno: nel 2014 era pari all’1%, e nel 2015 è sceso allo 0,50%.La formula per calcolare gli interessi, relativa a ogni annualità, è la seguente:
importo da pagare, moltiplicato per il tasso d’interesse, diviso 365, per il numero dei giorni di ritardo.
Ad esempio, se Tizio deve pagare 100 Euro d’Irpef, con 90 giorni di ritardo, il calcolo sarà:
[(100x 0,50%):365]x90.
Quindi verserà 12 centesimi d’interessi.
Di seguito, una tabella che riassume tutte le tipologie di ravvedimento.
Ravvedimento | Riduzione della sanzione | Sanzione effettiva |
Versamento eseguito entro 14 giorni dal termine | 1/15 del 3% per ogni giorno di ritardo | 0,20% per ogni giorno di ritardo |
Versamento eseguito entro 30 giorni dal termine | 1/10 del 30% | 3% dal 15° al 30° giorno |
Versamento eseguito entro 90 giorni dal termine | 1/9 del 30% | 3,3% dal 31° al 90° giorno |
Versamento eseguito entro 1 anno dalla scadenza o entro il termine di presentazione della dichiarazione dell’anno d’imposta in cui c’è stata la violazione. |
1/8 del 30% | 3,75% dal 91° giorno |
Versamento eseguito entro 2 anni dalla scadenza, o entro il termine di presentazione della dichiarazione dell’anno d’imposta successivo a quello in cui c’è stata la violazione. |
1/7 del 30% | 4,20% |
Oltre 2 anni | 1/6 del 30% | 5,00% |
Fonte: La legge per tutti